A decorrere dal 1 Gennaio 2013 è in vigore la legge di stabilità che ha determinato una variazione della percentuale di deducibilità delle spese e delle altre componenti negative relative all’utilizzo del veicolo aziendale.
Le percentuali di deducibilità si applicano a tutti i costi afferenti le autovetture indipendentemente dalla loro specifica natura (canone bene, canone servizi e carburante). La detraibilità dell’IVA è invece rimasta invariata.
UTILIZZO DEL VEICOLO:
USO STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
L’utilizzo del veicolo è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Esempi: agenzie di noleggio, scuola guida
USO NON STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
L’utilizzo del veicolo non è indispensabile per l’attività d’impresa ma è a disposizione dei dipendenti. Esempi: Auto in pool.
ADIBITI AD USO PUBBLICO
La destinazione d’uso del veicolo viene riconosciuta da un atto proveniente dalla Pubblica amministrazione. Esempi: Società di taxi.
USO PROMISCUO DEL VEICOLO UTILIZZATO DAI DIPENDENTI
Il veicolo viene utilizzato sia per finalità lavorative che per uso personale da parte del dipendente. Esempi: Il veicolo viene utilizzato anche nei week end e fuori dall’orario di lavoro.
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